Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, di cui agli articoli 18-bis e 18-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF).

Rientrano nella competenza dell’ACF le controversie relative alla violazione, da parte del consulente finanziario autonomo, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività di consulenza finanziaria.

Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000.

Sono inoltre esclusi i danni che non costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione degli obblighi sopra indicati, nonché i danni che non hanno natura patrimoniale.

Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole contrattuali che prevedano il ricorso ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) sul portale CONSOB:
https://www.acf.consob.it